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Con ordinanza depositata in data 12 maggio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha dichiarato la non necessarietà della declaratoria di inesigibilità della collaborazione per la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione in relazione alla condanna per un reato ostativo ex art. 4 bis comma 1 Ord. Pen. poiché la sentenza era divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della deteriore modifica legislativa.
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